giovedì 30 maggio 2013

Educazione parentale e obbligo d'istruzione (Nota ministeriale n. 781 del 4 febbraio 2011)

Nota ministeriale n. 781 del 4 febbraio 2011

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2011/2012 - Precisazioni.
Ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012, si forniscono le seguenti precisazioni.

Educazione parentale e obbligo d’istruzione

In relazione ad alcuni quesiti riguardanti la possibilità per gli studenti di assolvere all’obbligo d’istruzione mediante l’educazione parentale si rappresenta quanto segue.
La C.M. n. 101/2010 riferisce l’istituto dell’istruzione familiare al segmento formativo del primo ciclo, senza precisare se l’istruzione parentale possa valere per l’intera fascia dell’obbligo.
Al riguardo, la lettura coordinata della normativa, nonché un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19-1-2011, n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l’istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica.
Infatti, se l’art.111 del decreto legislativo n.297/1994 riferiva letteralmente la possibilità di tale tipologia educativa alla scuola elementare e media, il successivo art.112 considerava assolto l’obbligo scolastico con il conseguimento del diploma di licenza media ovvero, nel caso di mancato conseguimento, con il compimento del quindicesimo anno di età, a condizione che lo studente dimostrasse di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo,
Tali disposizioni devono essere interpretate anche alla luce della successiva legislazione che ha elevato l’obbligo da otto a dieci anni.
In particolare, l’articolo 1, comma 622, della legge 27-12-2006, n. 296 prevede che «L’istruzione impartita per meno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata ameno triennale entro il diciottesimo anno di età».
Il medesimo comma 622 della legge n.296/2006 prevede inoltre che «L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore».
Infine l’art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti.
Pertanto, da una interpretazione logico sistematica della normativa deriva che l’educazione parentale si riferisce a tutta la fascia dell’obbligo di istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.