Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II - L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CAPO I - Obbligo scolastico
Art. 109 - Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione
inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di
almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110 - Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al
quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola
dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le
modalità di cui all'articolo 313.
Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di
titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le
norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di
averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno
alla competente autorità.
Art. 112 - Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito
è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età,
dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo
scolastico.
Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori
dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della
riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per
ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome
dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i
registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli
inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica,
affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la
persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o
non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza
dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana
dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze
ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire
elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17,
comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della
legge 8 marzo 1989 n. 101.
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