Circolare
n. 74 del 21 dicembre 2006
9. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale
che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti
all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall’articolo
111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente
scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da
rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per
provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la
fondatezza.
Per quanto attiene all’esame di idoneità degli
alunni che si siano avvalsi dell’istruzione parentale o comunque frequentanti
scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia,
diramate con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n.
7265 del 31 agosto 2006.
In merito, pertanto, si precisa che:
- gli alunni che frequentano scuole non statali
e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità qualora
intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l'intero
periodo di permanenza all'interno dell'istituzione privata;
-a decorrere dal prossimo anno scolastico
2007-2008 potranno sostenere l'esame di idoneità per il passaggio ad una classe
della scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni che
frequentano la classe di accesso;
- limitatamente al presente anno scolastico è
possibile l'esame di idoneità alla seconda classe di alunni in età anticipata;
-sono comunque fatti salvi i diritti di accesso
a classe successiva, mediante esame di idoneità, degli alunni che attualmente
già frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata rispetto
all'obbligo ordinario.
Si ricorda fin d'ora che l'Amministrazione
procederà all'attuazione di indagine ispettiva sul ricorso all'istruzione
familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un'attenta
considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un
percorso di crescita per tutti.
Procederà altresì all'inserimento nelle
rilevazioni integrative di un'apposita funzione per l'acquisizione dei dati
relativi ai due elementi oggetto di indagine.
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