Nota ministeriale n. 781 del 4 febbraio 2011
Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado
relative all'anno scolastico 2011/2012 - Precisazioni.
Ad integrazione della C.M. n.101 del 30
dicembre 2010, relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012, si
forniscono le seguenti precisazioni.
Educazione parentale e obbligo d’istruzione
In relazione ad alcuni quesiti riguardanti la
possibilità per gli studenti di assolvere all’obbligo d’istruzione mediante
l’educazione parentale si rappresenta quanto segue.
La C.M. n. 101/2010 riferisce l’istituto
dell’istruzione familiare al segmento formativo del primo ciclo, senza
precisare se l’istruzione parentale possa valere per l’intera fascia
dell’obbligo.
Al riguardo, la lettura coordinata della
normativa, nonché un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data
19-1-2011, n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a
ritenere che l’istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento
dell’obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli
istituti d’istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi
di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una
qualifica.
Infatti, se l’art.111 del decreto legislativo
n.297/1994 riferiva letteralmente la possibilità di tale tipologia educativa
alla scuola elementare e media, il successivo art.112 considerava assolto
l’obbligo scolastico con il conseguimento del diploma di licenza media ovvero,
nel caso di mancato conseguimento, con il compimento del quindicesimo anno di
età, a condizione che lo studente dimostrasse di avere osservato per almeno
otto anni le norme sull’obbligo,
Tali disposizioni devono essere interpretate
anche alla luce della successiva legislazione che ha elevato l’obbligo da otto
a dieci anni.
In particolare, l’articolo 1, comma 622, della
legge 27-12-2006, n. 296 prevede che «L’istruzione
impartita per meno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata ameno triennale entro il diciottesimo anno di
età».
Il medesimo comma 622 della legge n.296/2006
prevede inoltre che «L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve
consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo
ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore».
Infine l’art. 3, secondo e terzo comma, del
D.M. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito il titolo
conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età
possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione
degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali
permanenti.
Pertanto, da una interpretazione logico
sistematica della normativa deriva che l’educazione parentale si riferisce a
tutta la fascia dell’obbligo di istruzione e deve tendere,
come le altre modalità di adempimento dell’obbligo, al conseguimento del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle
competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.
Nessun commento:
Posta un commento